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L'imposta municipale propria (IMU) è dovuta da tutti i proprietari o detentori di diritti reali di immobili. La base imponibile per i fabbricati è il valore della rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e successivamente moltiplicata per i coefficienti stabiliti per le varie categorie dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06.12.2011, ovvero
| Categoria catastale immobile | Coefficiente moltiplicatore |
|---|---|
| Categorie: A (esclusi A/10) - C/2 - C/6 - C/7 | 160 |
| Categoria: A/10 | 80 |
| Categoria: B | 140 |
| Categoria: C/1 | 55 |
| Categorie: C/3 - C/4 - C/5 | 140 |
| Categoria: D (escluso D/5) | 65 |
| Categoria: D/5 | 80 |
La base imponibile per i terreni agricoli invece, è costituita dal reddito domenicale risultante a catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135 (che diventa 110 nel caso il proprietario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionista iscritto nella previdenza agricola). In ultimo, la base imponibile per le aree fabbricabili è determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio, definito temporalmente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
Alla base imponibile così determinata devono essere applicate le relative aliquote in vigore nell'anno d'imposta. E' prevista una detrazione d'imposta, dovuta per l'abitazione principale, di € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente nell'abitazione stessa. Complessivamente, comunque, detrazione e eventuali maggiorazioni non possono superare l'importo di € 600,00.
La scadenza per il pagamento della prima rata è fissato il 16 giugno, mentre il saldo è il 16 dicembre.
Ufficio Tributi (Area Contabilità e Tributi)
Tel. 0331.460461
Fax. 0331.460461
Email: tributi@comune.arconate.mi.it
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 30.10.2012 ha approvato il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione IMU. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione sono:
gli immobili che godono di riduzioni d'imposta; tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.
I termini per la presentazione della dichiarazione IMU sono:
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni.
Legge 24 dicembre 2012, n.228, comma 380.
Per conoscere la rendita catastale è disponibile nel sito dell'Agenzia del Territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- il proprio codice fiscale;
- gli identificativi catastali (Comune, foglio, particella, subalterno);
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
PER ACCEDERE AL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO CLICCARE QUI
Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di modifiche apportate alla Legge nazionale. Sarà nostra cura darne tempestiva informazione nel presente sito.











