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| ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010 |
Scritto il: 19/04/2010
Questo articolo è stato letto 552 volte
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Il Consiglio Comunale di Arconate, con deliberazione assunta in data 11/04/2010, ha determinato, per l’anno 2010, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio di questo Comune, di seguito riportate, confermandio le medesime aliquote in vegore nello scorso anno:
- aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille
(solo per immobili con classamento A1 – A8 – A9)
- aliquota per terreni agricoli: 5,6 per mille
- aliquota per aree fabbricabili: 7,0 per mille
- aliquota per altri fabbricati: 7,0 per mille
Per quanto riguarda la Dichiarazione ICI si fa presente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato che per l’anno 2010 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nel corso dell’anno 2009.
Rimane obbligatoria la dichiarazione nei seguenti casi:
- soggetti acquirenti che hanno fissato la loro residenza nel comune, che intendono avvalersi dell’aliquota e della detrazione per abitazione principale;
- soggetti che modificano quanto dichiarato sulla detrazione per abitazione principale;
- unità immobiliari per le quali siano variate rendita e/o categoria e/o classe a seguito di procedura DOCFA(documenti catasto fabbricati -cioè l'insieme di tutte le nuove caratteristiche dell'immobile);
- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristica dell’immobile;
- compravendita o variazione di valore di area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
- nuovi soggetti passivi d’imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria.
I soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione, entro il termine di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto su un minimo di EURO 51,65.
Si richiama l'attenzione di tutti coloro che sono possessori di aree fabbricabili che dal 1° gennaio 2010 sono stati adeguati i valori di mercato e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i valori da utilizzare per dette aree sono quelli indicati nell'apposita guida 2010.
Per la guida completa sull'applicazione dell'imposta per l'anno 2010 e modulistica, dichiarazione ICI compresa, CLICCARE QUI
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