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ASSEGNO DI MATERNITA'
[servizi sociali]
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Contributo economico erogato alle madri senza trattamenti previdenziali
L’assegno di maternità (art.66 Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di euro 283,92, pari a complessivi euro 1419,60.

L'assegno di tale importo è corrisposto alle madri che hanno avuto un figlio nato (o affidato o adottato) dopo il 1° gennaio 2005.

Le madri devono essere residenti, cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, non devono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. Il nucleo familiare della richiedente non deve superare un limite dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) di Euro 29.596,45 (per i nati nel 2004) con riferimento a nuclei familiari di 3 componenti.
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'I.S.E. è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza. Qualora le madri lavoratrici godano di un’indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad Euro 283,92 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità.
L’assegno di maternità dello Stato (comma 8-art.49 Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall’art.66 Legge 448/98.
Il termine di presentazione delle domande è entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
Al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
COSA SERVE:
Con la domanda deve essere presentata la seguente documentazione:
- stato di famiglia;
- ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2004 (modello 730/Unico);
- certificazione del datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione (CUD);
- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- contratto di affitto;
- dati relativi agli immobili di proprietà di ciascun componente il nucleo familiare al 31.12.2004 (rendite catastali);
- importo del capitale residuo del mutuo eventualmente stipulato per l’acquisto di immobili al 31.12.2004;
- importo del saldo contabile sul conto corrente bancario o postale al 31.12.2004 e, ove presenti, importo delle partecipazioni azionarie e/o B.O.T., C.C.T. e titoli equiparati;
- certificazione delle eventuali masse patrimoniali affidate in gestione, rilasciata dal gestore del patrimonio;
- importi complessivamente versati al 31.12.2003 per assicurazioni di tipo misto
- informazioni su altre consistenze reddituali o patrimoniali;
- contratto di affitto;
- sentenza di separazione
- carta di soggiorno (solo per extracomunitari)
COSA FARE:
Per ottenere l’assegno di maternità, la domanda deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dal parto, affido o adozione presso l'Ufficio Servizi alla Persona oppure presso l'Ufficio Assistenza Fiscale.
DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio Servizi alla Persona
c/o Comune di Arconate
Piazza San Carlo, 1
Tel. 0331/460461
Fax 0331/461448
e-mail: servizipersona@arconate.org

Ufficio Assistenza Fiscale
c/o Comune di Arconate
Piazza San Carlo, 1
Tel. 0331/460461
Fax 0331/461448
ORARI:
Ufficio Servizi alla Persona
lunedì: dalle 16.00 alle 18.00
martedì: dalle 9.00 alle 12.30
mercoledì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
giovedì: dalle 16.00 alle 18.00
venerdì: dalle 9.00 alle 12.30
sabato: dalle 10.00 alle 12.00

Ufficio Assistenza Fiscale
Mercoledì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
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